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atto costitutivo

Statuto

Art/1 L’associazione Culturale e Sportiva A.S.D Amici del Mare  ente di diritto privato apartitico, apolitico, e aconfessionale senza fini di lucro, che ha il compito di promuovere la pratica culturale, sportiva, ricreativa e tecnica della subacquea, delle discipline natatorie in generale, del salvamento e del primo soccorso. Promuove altresì per gli associati, e non, l’attività didattica, atta a divulgare il rispetto del mare e le tecniche sportive per le discipline che si svolgono al proprio interno, con appropriati testi, pubblicazioni, supporti didattici, prodotti in proprio o forniti da terzi. Rivolge in particolare la sua attività di trasmissione dei principi di rispetto del mare e tecnici verso le scuole di ogni ordine e grado qualora le sia richiesto. Organizza manifestazioni a livello Nazionale, partecipa all’attività della Protezione Civile Italiana.

Art/2 – L’ Associazione può affiliarsi, per svolgere la sua attività alle Federazioni Sportive Nazionali e a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, o altre organizzazioni.

Art/3 – Il patrimonio finanziario della  Associazione formato dalle quote che i Soci versano ogni anno in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo; da elargizioni o oblazioni volontarie provenienti da persone fisiche, da Enti pubblici o privati; da raccolte previste :dalle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi dello Stato italiano. Il patrimonio finanziario deve supportare, solo ed esclusivamente, le attività svolte dall’associazione in base alle finalità statutarie, in base alle norme finanziarie dello Stato italiano. L’anno finanziario dell’associazione si configura all’anno solare. I proventi derivanti dall’attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati , anche in forma indiretta. Ogni anno vede essere indetta l’assemblea annuale dei Soci per la presentazione del rendiconto economico finanziario dell’associazione

Art/4 – I Soci si suddividono in : Soci ordinari e/o sostenitori Soci onorari 

I Soci ordinari e/o sostenitori sono coloro che oltre a partecipare alle attività svolte nell’ambito associativo, contribuiscono con quote annuali al mantenimento della Associazione.

Chi intende farsi Socio deve farne richiesta al Consiglio Direttivo in carica con forma scritta, accettare lo Statuto Sociale e gli eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea dei Soci. Accettare le norme  fissate dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l’associazione affiliata, e dalle norme del CONI. 

La perdita del titolo di Socio avviene in base alle seguenti condizioni : mancato pagamento della quota sociale annuale, da sanzioni disciplinari emesse da parte del Consiglio Direttivo e ratificate definitivamente dalla prima Assemblea dei Soci.

Ai soci che sono sottoposti a sanzione disciplinare concesso di ricorre nelle seguenti modalità: A) ricorso al Consiglio Direttivo. B) ricorso alla prima Assemblea dei Soci. C) ricorso all’arbitrato : in cui il Socio nomina un proprio rappresentante, l’associazione nomina un proprio rappresentante, il terzo componente, non socio,  deve essere richiesto alla federazione sportiva e all’ente di promozione sportiva a cui si affiliata l’associazione, la decisione dei componenti   l’arbitrato inappellabile.

Ogni Socio ha diritto a un voto. Ogni Socio che non può partecipare può delegare in forma scritta un altro Socio a rappresentalo. Ogni socio può rappresentare con delega fino a due Soci.

I Soci Onorari sono scelti ed eletti tra personalità probe che possono portare prestigio alla Associazione, non pagano la quota sociale annuale ma possono devolvere oblazioni alla stessa, non hanno diritto a voto in assemblea.

Art/5 Gli  organi direttivi dell’associazione sono :

L’assemblea dei Soci –  Il Presidente dell’associazione –  Il Consiglio Direttivo

Art/6 – L’assemblea ordinaria dei Soci la massima autorità legale dell’associazione. Si riunisce ogni quattro anni per eleggere i Componenti il Consiglio Direttivo. In base al numero dei Soci stabilisce il numero dei Consiglieri da eleggere, da un minimo di cinque a un massimo di sette, sempre in numero dispari.

L’assemblea di sezione annuale si riunisce per deliberare sulla relazione morale, tecnica e finanziaria, presentata dal Presidente in carica, In caso di voto negativo il Consiglio Direttivo decade e il Presidente rimane in carica per indire nuove elezioni. In caso di rifiuta da parte del Presidente, l’associazione sarà retta da un Socio nominato dall’assemblea che ha espresso il voto negativo.    

L’assemblea delibera con maggioranza semplice dei presenti aventi diritto a voto.

La convocazione dell’assemblea ordinaria elettiva e quella di sezione annuale convocata con almeno quindici giorni di anticipo sulla data di svolgimento della stessa, secondo i mezzi di comunicazione certa in vigore. Nella convocazione devono essere evidenziati : il giorno e l’ora della prima e seconda convocazione, che devono avvenire nella stessa giornata solare; il luogo dello svolgimento e l’ordine del giorno proprio dell’assemblea.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea deve intercorrere almeno un’ora. 

Per essere valida devono essere presenti, alla prima convocazione almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. Alla seconda convocazione almeno un terzo degli aventi diritto di voto. In caso di mancanza del numero legare alla seconda convocazione l’assemblea dovrà essere riconvocata.

Art/ 7 L’assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata per i seguenti motivi : A) Cambio delle forme contenute nello statuto. B) Elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, in caso di decadenza di quello in carica. C) scioglimento dell’associazione. D) per motivi inderogabili da situazioni non previste che possono causare danni all’associazione.

Le modalità della Convocazione dell’assemblea straordinaria e le decisioni adottate, si configurano con quelle dell’assemblea ordinaria.

L’assemblea delibera con maggioranza semplice dei presenti aventi diritto a voto

Art/8 Il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea elettiva, si riunisce immediatamente per eleggere al suo interno il Presidente dell’associazione, il o i Vice presidenti, il Segretario e tesoriere dell’associazione che può essere scelto tra i Soci con diritto a voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell’associazione almeno per quattro volte all’anno, per deliberare su qualsiasi questione inerente al funzionamento della Stessa.

Nel caso siano presenti in numero pari i suoi componenti e in caso di parità di giudizio su un argomento prevale il voto del Presidente.

In caso in avvenuta assenza definitiva di un componente il Consiglio Direttivo questi può essere sostituito dal primo dei non eletti del quadriennio o eletto alla prima Assemblea 

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, o di decadenza, il nuovo Consiglio eletto rimane in carica per quattro anni. L’incarico di Presidente  e di Consigliere svolto in modo gratuito.

Il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo, non possono ricoprire la stessa carica in altre associazioni sportive per le stesse discipline che svolge l’associazione.

Art/9 Il Presidente rappresenta l’associazione in tutte le forme di responsabilità previste dal Codice Civile e Penale.

Eletto rimane in carica per quattro anni.

Firma le delibere approvate dal Consiglio Direttivo, e in caso di parità di voti, il suo voto prevalente.

In caso di temporanea assenza sostituito con delega dal Vice Presidente. In caso di assenza definitiva il Vice Presidente assume la carica di Presidente per la durata necessaria per indire l’assemblea elettiva.

Art/10 L’associazione può istituire altre sedi distaccate fuori dei confini comunali in cui ha sede statutaria, per un più funzionale svolgimento della propria attività istituzionale; in questo caso il Consiglio Direttivo, sentito il parere degli interessati, nominerà un delegato reggente la sede.

Art/11 Scioglimento della Società, può essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei Soci, in base a quanto stabilito dall’art/7 del presente Statuto. Eventuali fondi o proprietà dovranno essere devolute ad associazioni  senza scopo di lucro in basa alla scelta dei partecipanti all’assemblea.

Art/12 Per eventuali norme non presenti in questo statuto valgono quelle del Codice Civile.